Normative

Scopri tutte le normative ambientali e di sicurezza applicate da Eko 360 per garantire la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.

Bonus sociale

Il Bonus sociale per l’utenza elettrica e gas è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo ed attuato dall’Autorità in collaborazione con i comuni italiani. Lo scopo è quello di fornire un aiuto in bolletta alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose. 

Come ottenere il bonus sociale?

Relativamente alle forniture di energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico, nel caso in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, che sono riconosciuti dalla legge ed elencati in Gazzetta Ufficiale.
In tutti gli altri casi l’agevolazione è concessa per luce e gas a coloro che rientrano nei limiti di reddito definiti dalla normativa ed in base alla numerosità del nucleo familiare.

Dal 1° Gennaio 2021 la regolamentazione ha previsto importanti semplificazioni che riassumiamo qui di seguito:
Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono state aggiornate con la Legge di Bilancio 2023 e dall’art. 1 comma 1 del D.L. 34 del 30/03/2023 come segue:

  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 30.000 €, oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000€.

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.

Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico?
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Quali bonus verranno erogati automaticamente?

  • Dal 1° Gennaio 2021 ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente:
    il bonus elettrico per disagio economico,
  • il bonus gas
  • il bonus idrico

Per evidenti ragioni il bonus per disagio fisico non potrà essere erogato automaticamente ed i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico e/o gas – per anno di competenza della DSU (cosiddetto “vincolo di unicità”).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità  https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale o chiamare il numero verde:

 

Servizio di conciliazione

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

In alternativa al Servizio Conciliazione, ai sensi di quanto previsto dalla regolazione dell’Autorità (Testo Integrato Conciliazione – TICO), è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere, fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale (di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) offerte dagli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.

Per accedere al servizio di conciliazione e/o per maggiori informazioni è disponibile il seguente Link:

https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm

 

Costituzione in mora

Art.13 – TEMPI DI PAGAMENTO, INTERRUZIONE DELLA FORNITURA E DEL CONTRATTO

13.1 Il Cliente è tenuto al pagamento delle fatture entro la data di scadenza indicata sulle stesse, successiva almeno di 20 giorni rispetto alla data di emissione. Il pagamento può avvenire tramite domiciliazione bancaria/postale presso il proprio istituto bancario o ufficio postale con pagamento diretto in c/c o, utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura, presso gli sportelli delle Poste Italiane e delle banche convenzionate e, gratuitamente, presso gli sportelli di EKO 360: a tal proposito, ulteriori informazioni sono riportate in fattura.

13.2 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura.

13.3 Il Cliente non potrà procedere alla sospensione del pagamento, ritardarlo o ridurlo neanche in caso di contestazione. I pagamenti non potranno essere compensati con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di EKO 360 anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, e salvo il caso in cui il Cliente abbia stipulato il Contratto in qualità di Consumatore.

13.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture, EKO 360 addebiterà sugli importi fatturati, e per ogni giorno di ritardo, interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data dell’effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati su base annua, applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

13.5 In caso di mancato pagamento, decorsi 5 giorni dalla scadenza della fattura, EKO 360 attiverà le procedure previste in caso di morosità del Cliente. In particolare, EKO 360 invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. Nella comunicazione di costituzione in mora verrà indicata la data entro la quale il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto. Tale data non sarà inferiore a 15 giorni solari dal giorno di invio al Cliente della raccomandata, oppure 10 giorni solari dal ricevimento da parte di EKO 360 della ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata di costituzione in mora. Il Cliente è tenuto a comunicare ad EKO 360 l’avvenuto pagamento inviando copia della documentazione attestante il pagamento a mezzo fax al n. 0372 596329, oppure, in alternativa ai riferimenti indicati nella comunicazione di costituzione in mora. In costanza di mora, decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, EKO 360, in caso di PdR/POD disalimentabile, ha diritto di richiedere al Distributore la chiusura del PdR/POD per sospensione della fornitura per morosità. Perdurando la morosità, EKO 360 si riserva la facoltà di dichiarare il contratto risolto ai sensi del successivo art. 15 e di espletare le formalità necessarie al fine di ottenere la cessazione amministrativa per morosità secondo quanto disposto dall’Allegato A alla Delibera ARERA 99/11 e ss.mm.ii. dall’Allegato A della Delibera ARERA 258/2015/R/com e ss.mm.ii.e dalla Delibera ARERA 67/13 e ss.mm.ii. EKO 360 ha altresì diritto di richiedere al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA e definito dal Distributore, oltre ad eventuali costi amministrativi. EKO 360 è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; iii. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del PdR/POD per sospensione della fornitura per morosità.

13.6 La riattivazione della fornitura avverrà solo al pagamento di tutto quanto inevaso.

13.7 Qualora l’intervento di sospensione della fornitura per morosità con chiusura del PdR/POD non sia stato possibile, il Distributore può procedere alla sospensione tramite un intervento di interruzione dell’alimentazione del PdR/POD come previsto dalle normative dell’ARERA. In tali casi il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi del successivo art. 15.

13.8 Nel caso di Cliente connesso in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore EE, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni, in caso di perdurante mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura con le spese relative alla interruzione sopra indicata, a carico del Cliente.

13.9 In deroga a quanto previsto dal presente articolo, EKO 360 può richiedere la sospensione della fornitura immediatamente ed autonomamente senza bisogno di alcun avviso al Cliente, e senza concedere a questi preavviso di sorta, in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tali casi il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi del successivo art. 15.

13.10 Le spese amministrative e le eventuali spese legali per il recupero del credito sono a carico del Cliente.

Art.14 – PAGAMENTO RATEALE

14.1 Il Cliente potrà ottenere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti previa richiesta scritta ad EKO 360 ai riferimenti indicati in fattura. La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiori a € 100.00 (euro cento/00).

14.2 Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dovrà dare comunicazione ad EKO 360 entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima fattura, a pena di decadenza. EKO 360 proporrà al cliente un piano di rateizzazione che il cliente dovrà sottoscrivere per accettazione.

14.3 Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi pari al Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

14.4 Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore, EKO 360 si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Tale facoltà deve essere comunicata nella fattura che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione e nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.

14.5 Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza concordata o il mancato pagamento delle fatture successive alla fattura rateizzata, entro la scadenza delle stesse, determinerà l’immediata decadenza della validità del piano rate ed il conseguente avvio della procedura di costituzione in mora del cliente per l’intero importo inevaso.

Art.15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art 1456 C.C., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;

b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva;

c) istanza od inizio di una procedura concorsuale;

d) deposito di un istanza di fallimento;

e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;

f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad EKO 360, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di EKO 360. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla Delibera 487/2015/R/eel, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia;

g) impossibilità di procedere alla somministrazione di GN e/o EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad EKO 360, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EKO 360 nei confronti del Cliente:

h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura:

i) sottrazione di GN e/o EE non misurati;

l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità;

m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d’uso entro un mese dal momento in cui è avvenuta;

n) in caso di switch qualora il distributore comunichi l’avvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ll. e della Delibera ARERA ARG/ell 191/09 e ss.mm.ii.;

o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPG e/o CPE che sono parte integrante del Contratto:

p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto:

q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a EKO 360 ai sensi del presente Contratto;

r) cessione a terzi del GN e/o dell’EE;

s) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto in vigore, o che sia stato in vigore tra il Cliente ed EKO 360:

t) qualora il Distributore proceda alla sospensione tramite un intervento di interruzione dell’alimentazione del PdR/POD o allorquando il PdR/POD risulti chiuso o la fornitura sospesa per un qualsivoglia motivo non imputabile a EKO 360;

u) mancata riconsegna a EKO 360 -entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto della documentazione, compilata e sottoscritta, relativa a: 1) dati catastali dell’immobile oggetto delta fornitura, 2) diritto vantato sull’immobile oggetto della fornitura, 3) dichiarazione di residenza, 4) informativa sul trattamento dei dati personali/nota informativa per il cliente finale;

v) mancata riconsegna a EKO 360 -entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto del Contralto sottoscritto in ogni sua parte.

Servizio di tutela della vulnerabilità

Eko 360 srl è un operatore del mercato libero e, ai sensi articolo 1, comma 3, della Legge n. 125/07, per il settore del gas naturale, nonché della delibera 102/2023/R/com, è tenuto a rendere disponibile il Servizio di Tutela della Vulnerabilità.

Informativa dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sulle condizioni di fornitura di gas naturale per i clienti domestici vulnerabili
La informiamo che dal 01/01/2024 il Servizio di Tutela, le cui condizioni contrattuali ed economiche sono definite da ARERA, non è più disponibile per la maggior parte dei clienti domestici di gas naturale che entro tale data non hanno scelto un venditore nel mercato libero.
La fine del Servizio di Tutela Gas Naturale ha coinvolto tutti i clienti domestici sul territorio nazionale ad esclusione dei soggetti identificati come vulnerabili.

Chi sono i clienti vulnerabili?

Secondo la normativa vigente, è considerato “vulnerabile” il cliente domestico di gas naturale che rientra in una delle seguenti condizioni:

  • si trova in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
  • è un soggetto con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;
  • ha un’utenza sita in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • ha un’età superiore ai 75 anni.

Per comunicare eventuali variazioni della condizione di vulnerabilità contatti il Suo venditore.

Posso scegliere un contratto di fornitura nel mercato libero?

È possibile in qualsiasi momento scegliere un contratto di fornitura di gas naturale nel mercato libero. Le ricordiamo che cambiare contratto:

  • è gratuito;
  • non prevede la sostituzione del contatore;
  • non prevede interruzioni di fornitura del gas naturale.

Per scegliere un contratto è importante conoscere il proprio consumo annuo (in Smc) e la propria spesa annua: le informazioni si trovano nella bolletta. Per visualizzare lo storico dei consumi è possibile, inoltre, consultare il Portale Consumi di ARERA: https://www.consumienergia.it/ (accesso tramite SPID).

Può confrontare le offerte di gas naturale presenti nel mercato libero in qualsiasi momento sul Portale Offerte, sito gratuito e indipendente di ARERA: https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/. Inserendo alcune informazioni essenziali, come il Comune della fornitura, il tipo di offerta (prezzo fisso o prezzo variabile) e il consumo annuo può visualizzare le offerte ordinate sulla base della stima della spesa annua personalizzata.

Nel caso della presentazione di un’offerta, è bene ricordare che il venditore deve consegnare, tra l’altro, la scheda sintetica, un documento che sintetizza in maniera chiara e completa i contenuti essenziali del contratto e illustra, inoltre, una stima della spesa annua sulla base di livelli standard di consumo.

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato gas e sulle condizioni di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità definite e regolate dall’ ARERA sono disponibili sul sito internet dell’Autorità (https://www.arera.it/it/consumatori.htm) o contattando il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

Modulo di Autocertificazione della delibera 102/2023/R/gas – Modulo 2

Reclami e standard di qualità

RECLAMI

È fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta:
a) il nome ed il cognome;
b) l’indirizzo di fornitura;
c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta;
d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi);
e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;
f) una breve descrizione dei fatti contestati.

Modulistica relativa ai reclami:

  • Modulo Reclami
  • Modulo Reclami Importi Anomali

STANDARD DI QUALITÀ

Tabella A – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e di gas naturale
(TIQV)

Indicatore Risposte ricevute Risposte inviate entro lo standard Risposte inviate oltre lo standard Tempo medio di risposta (gg.) Indennizzi (€)
Tempo di risposta motivata ai reclami scritti (30 gg. solari) 0
Tempo massimo di rettifica di fatturazione (90gg. solari) 0
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione (20 gg. solari) 0

Tabella B – Standard generale di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)

Indicatore Richieste ricevute Risposte inviate entro lo standard Risposte inviate oltre lo standard % di rispetto Tempo medio di risposta (gg.)
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo di 30 giorni solari (95%) 0

Tabella C – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica 0 di gas naturale

Indicatore Specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 0 giorni solari
Tempo massimo di rettifica fatturazione 0 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 0 giorni solari

Tabella D – Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas natura

Indicatore Standard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari 100%
Assicurazioni clienti finali

L’assicurazione Clienti Finali è la polizza assicurativa, nazionale e collettiva, stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali del gas per tutelare, questi ultimi, nel caso di incidenti o infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, che hanno origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di riconsegna del gas (PDR) assicurato.

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

I soggetti inclusi nella copertura sono : 

  • I clienti domestici  (anche occasionali )
  • i Clienti condominiali domestici che usano, anche occasionalmente, gas metano o un altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto.

I soggetti esclusi nella copertura assicurativa, invece, sono : 

  • i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
  • i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

Per assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia di sinistro (MDS); per informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro; per inoltro di reclami sull’andamento dell’iter di liquidazione dei danni è possibile fare riferimento al CIG – Comitato Italiano Gas.

800.92.92.86 CIG – Comitato Italiano Gas
attivo dal Lunedì al Giovedì 09:00 – 12:00 e 14:00 – 16:30, il Venerdì 09:00 – 13:00 (Il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell’anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza)
e-mail: assigas@cig.it
fax: 02 720 016 46

800166654 Sportello del Consumatore dell’Acquirente Unico per informazioni relative alla copertura assicurativa.

Polizza di assicurazione e modulo di denuncia sinistri, presenti sulla pagina:
www.cig.it/assicurazione 

Prescrizione biennale

Per fatture con scadenza successiva al 01 marzo 2018 per le forniture di Energia Elettrica e al 1° gennaio 2019 per le forniture del gas, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) il cliente può, nei casi di ritardi nella fatturazione superiori ai due anni a causa di negligenza da parte dell’azienda di distribuzione o di fornitura, eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi degli ultimi 2 anni.

La richiesta può essere inoltrata all’indirizzo info@eko-360.it allegando il modulo presente in fattura o scaricabile qui di seguito.

La prescrizione breve si applica a utenti domestici, microimprese e professionisti, inoltre si segnala che sono esclusi dal provvedimento in questione i clienti multisito (qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc) e le amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che, in ogni caso, le informazioni relative all’importo prescrivibile sono riportate in bolletta, per via della già citata delibera di ARERA, in base alla quale gli operatori sono appunto obbligati a informare il cliente, nell’ottica della tutela del consumatore e della trasparenza di mercato, su tutti i dati importanti per la conoscenza dei propri consumi e per effettuare correttamente i pagamenti. Gli importi oggetto di prescrizione sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal cliente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.

Si precisa che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente il seguente avviso testuale:
La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento

L’avviso di cui sopra dovrà essere accompagnato dall’indicazione dell’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni, dalla motivazione che ha determinato la comunicazione in questione e di una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore, nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.

Si precisa invece che il diritto del venditore a recuperare il saldo delle fatture non pagate si prescrive se non viene esercitato per 5 anni da quando lo stesso diventa esigibile (ovvero dalla data di scadenza della fattura). Tuttavia, se durante questo periodo il fornitore di energia pone in essere atti interruttivi della prescrizione (ad esempio, inviando una lettera di costituzione in mora), il termine di prescrizione inizia a decorrere di nuovo, come se non si tenesse conto del tempo già trascorso.

Modulo prescrizione

Composizione Mix Energetico

Il Mix Energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali.

Come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia fornita.
Per maggiori informazioni visiti il sito internet del GSE – Gestore Servizi Energetici www.gse.it, alla pagina web Fuel-mix.

MIX ENERGETICO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ai sensi del D.MSE del 31 luglio 2009

Fonti primarie utilizzate Composizione del mix energetico per contratto (%) Composizione del mix energetico medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta (%)
Periodo Anno 2023 Anno 2023 Anno 2023
Fonti rinnovabili 7,02% 46,31% 7,02%
Lignite ND ND ND
Carbone 18,96% 5,27% 18,96%
Gas naturale 62,32% 42,99% 63,32%
Prodotti petroliferi 1,66% 0,90% 1,66%
Nucleare 2,99% 0% 2,99%
Altre fonti 7,05% 4,53% 7,05%
Imposte

Art. 10 – FATTURAZIONE

10.1 La fatturazione avverrà con la periodicità indicata nelle CPG e/o CPE che il Cliente è tenuto a leggere e sottoscrivere per accettazione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto o PDF.

10.2 Le fatturazioni di GN sono emesse sulla base dei consumi riportati alle Condizioni Standard (Smc), determinati in funzione dei consumi rilevati dal contatore e resi disponibili dal Distributore o comunicati dal Cliente mediante autolettura e validati dal Distributore stesso. Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione potrà avvenire sulla base di consumi presunti, stimati con i profili di prelievo dell’ARERA sulla base del consumo storico o, in assenza, sui consumi dichiarati dal Cliente al momento della richiesta di fornitura. In ogni caso la stima dei consumi viene calcolata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die. ossia mantenendo convenzionalmente costanti i consumi giornalieri di un dato periodo. Nel caso di gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni Standard, i consumi utilizzati ai fini del calcolo delle fatture (in Smc) sono ottenuti moltiplicando, i metri cubi rilevati presso il misuratore stesso per il coefficiente “C” calcolato dal Distributore nel rispetto dei contenuti di cui alla Delibera ARERA 574/2013/R/gas e ss.mm.ii. Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che EKO 360 ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dallo stesso al momento della richiesta di fornitura.

10.3 Le fatturazioni di EE sono emesse sulla base dei consumi rilevati a cura del Distributore o comunicati dal Cliente mediante autolettura. In mancanza di tali dati EKO 360 potrà effettuare la relativa fatturazione in acconto sulla base dei dati di prelievo presunti elaborati da EKO 360 in funzione dei dati storici di consumo del Cliente o sulla base del consumo annuo comunicato dal Cliente. Quando EKO 360 entrerà in possesso dei dati di prelievo effettivi, comprese le autoletture, emetterà opportune fatture di conguaglio. In ogni caso la stima dei consumi viene calcolata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die, ossia mantenendo convenzionalmente costanti i consumi giornalieri, di un dato periodo. Eventuali rimborsi saranno infatti corrisposti da EKO 360 con successivo accredito. Per i Clienti nuovi, la prima fatturazione stimata a in acconto si effettua sulla base dei consumi che EKO 360 ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dallo stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro, di voltura utilizzando il metodo del pro-die sopra descritto.

10.4 Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo nel quale l’errore sia effettivamente incorso, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. Tuttavia, qualora il conguaglio dei volumi generi tributi dovuti da EKO 360, i tempi di prescrizione saranno quelli previsti dalle norme vigenti in materia fiscale. In caso di contestazione sugli importi fatturati, il Cliente è tenuto al pagamento integrale dell’importo indicato nella fattura entro il termine di scadenza della stessa.

10.5 La fatturazione avverrà nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza dei documenti di fatturazione di cui all’Allegato A alla Delibera ARERA 202/09 e ss.mm.ii. EKO 360 si riserva di non emettere fattura per importi che non superano i 10 (dieci) euro, che verranno sommati agli importi della successiva fattura.

10.6 La fattura viene inviata, di norma, in formato cartaceo o per mail in formato elettronico, o come previsto dalla normativa vigente in merito.

10.7 A seguito di richiesta di rettifica da parte del Cliente per errori nella fatturazione a suo danno, di una fattura già pagata, l’accredito della somma non dovuta verrà effettuato nei tempi fissati dalla normativa ARERA in tema di qualità commerciale.

10.8 A seguito della cessazione della fornitura, a qualsiasi titolo intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche a conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore. 

Canone RAI

A partire da luglio 2016 il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato verrà rateizzato nella bolletta elettrica. Paga il canone ciascun cliente intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione di residenza.

L’importo del canone per l’anno in corso è pari a 90€ e viene addebitato per famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti, suddividendolo in 10 rate mensili da gennaio ad ottobre.

Per maggiori dettagli e informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o della Rai.

Glossario

Consulta il Glossario ARERA per comprendere i termini chiave delle bollette di energia elettrica e gas. Dal 1 gennaio 2016, in conformità con la Delibera 200/2015/R/COM, le bollette presentano un formato più chiaro e intuitivo. Scarica e consulta il glossario per chiarire definizioni come clienti finali, PDR (Punto di Riconsegna), POD (Point of Delivery), unità di misura, e altre voci ricorrenti nelle tue bollette.

Glossario Energetico: Termini e Definizioni

  1. clienti finali,
  2. punto di riconsegna,
  3. tipologia contrattuale,
  4. unità di misura, lettura e consumi.

Scarica qui il glossario di riferimento: